Regolamento disciplinare
Art.1 - Comunità scolastica
- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 - Diritti degli studenti
- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e dì realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 3 - Doveri degli studenti
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio ed a rispettare gli orari scolastici. Eventuali entrate posticipate o uscite anticipate sono consentite in casi eccezionali documentati o documentabili oppure motivati personalmente dal genitore o dall’esercente la potestà;
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1;
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e dì sicurezza dettate dai regolamenti scolastici;
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 - Mancanze disciplinari
I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 3 e al Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
- mancata ottemperanza ai doveri scolastici: ritardi, mancanza del materiale didattico occorrente – non rispetto delle consegne a casa o a scuola (sanzioni da lett.a- lett.e);
- disturbo delle attività didattiche (sanzioni da lett.a – lett.f);
- linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri, offesa alla morale alle religioni, alle istituzioni (sanzioni da lett.e- lett.g);
- danni a locali, arredi, attrezzature, manomissioni di documenti scolastici (sanzioni da lett.e- lett.f e riparazione o risarcimento del anno);
- uso di cellulari o altri dispositivi elettronici a scuola il cui utilizzo è vietato (sanzioni da lett.e – lett.f con sequestro dello strumento elettronico, privo di skill-card, e consegna dello stesso alla famiglia);
- violazioni della privacy con utilizzo degli strumenti elettronici (sanzioni da lett.g – lett.h);
- violenze psicologiche, prevaricazioni verso gli altri (sanzioni da lett.g- lett h);
- violenze fisiche verso gli altri (sanzioni da lett g- lett.h);
- reati e compromissione dell'incolumità delle persone (sanzioni da lett.g – lett.h).
Art. 5 - Sanzioni
- richiamo verbale;
- consegna da svolgere in classe;
- consegna da svolgere a casa;
- invito alla riflessione guidata sotto assistenza di un docente;
- ammonizione scritta sul registro di classe;
- allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni, con eventuale possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica;
- allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni con eventuale possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica ;
- allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
- esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.
I provvedimenti di sospensione dalle lezioni comportano l’esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola: visite guidate, viaggi d’istruzione, stage, scambi, ecc.
Art. 6 - Organi competenti ad infliggere la sanzione
- Il singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni che non comportano l’allontanamento dalla scuola.
- Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.
- II Consiglio d’Istituto può irrogare le sanzioni di allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni, di esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Stato.
Art. 7 - Procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare di allontanamento dalla scuola è assoggettato alle regole generali sull’azione amministrativa per cui le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione dì un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.
- Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
- Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
- Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
- In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura dei Dirigente Scolastico.
Art. 8 - Organo di Garanzia e impugnazioni
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
- Dell'Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori. È presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre anni.
- L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.